Art. 1
In vigore dal 19 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di istituire marche di concessioni governative e di determinarne la forma e le altre caratteristiche tecniche;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Sono istituite le seguenti marche di concessioni governative - atti amministrativi - nei valori da:
L. 500 (cinquecento);
L. 1000 (mille);
L. 2000 (duemila);
L. 3000 (tremila).
Le marche sono stampate in calcografia, su carta bianca filigranata in chiaro, nel formato carta mm. 20x24 e nel formato stampa mm. 17x21.
La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.
La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri.
La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione.
Porta al centro una sagoma ovale nella quale è posta la testina della dea Roma, al sommo un cartiglio nel quale è impressa la dizione "CONCESSIONI GOVERNATIVE" in carattere chiaroscurato scuro, tutto intorno ai due terzi inferiori del margine dell'ovale la dizione "ATTI AMMINISTRATIVI" in carattere bastone chiaro, e in basso un altro cartiglio, più ampio del precedente, nel quale sono impressi i valori.
Le marche sono stampate nei seguenti colori:
L. 500: viola;
L. 1000: verde smeraldo;
L. 2000: bleu grigio;
L. 3000: rosso carminio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-25;1354#art-1