Art. 1

In vigore dal 19 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative; Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di istituire marche di concessioni governative e di determinarne la forma e le altre caratteristiche tecniche; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Sono istituite le seguenti marche di concessioni governative - atti amministrativi - nei valori da: L. 500 (cinquecento); L. 1000 (mille); L. 2000 (duemila); L. 3000 (tremila). Le marche sono stampate in calcografia, su carta bianca filigranata in chiaro, nel formato carta mm. 20x24 e nel formato stampa mm. 17x21. La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri. La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione. Porta al centro una sagoma ovale nella quale è posta la testina della dea Roma, al sommo un cartiglio nel quale è impressa la dizione "CONCESSIONI GOVERNATIVE" in carattere chiaroscurato scuro, tutto intorno ai due terzi inferiori del margine dell'ovale la dizione "ATTI AMMINISTRATIVI" in carattere bastone chiaro, e in basso un altro cartiglio, più ampio del precedente, nel quale sono impressi i valori. Le marche sono stampate nei seguenti colori: L. 500: viola; L. 1000: verde smeraldo; L. 2000: bleu grigio; L. 3000: rosso carminio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-25;1354#art-1

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