Art. 3
In vigore dal 3 lug 1964
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 115, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1961
GRONCHI
BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 165. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1988#art-3