Art. 2
In vigore dal 3 lug 1964
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Gli oneri previsti dall'art. 144, lett. E/ 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dall'Amministrazione provinciale di Venezia, giusta deliberazione consiliare del 28 luglio 1961; n. 15064, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 agosto 1961, con il n. 2853.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in L. 35.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1988#art-2