Art. 17

In vigore dal 28 mag 1963
A capo dell'Istituto è un preside il quale è in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola è il un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola dai lui diretta. Le funzioni di direttore, sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside di regola ad insegnanti e di ruolo di materie tecniche. Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti. Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnanti e il loro mutuo collegamento e da parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1930#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo