Art. 17
17 / 23In vigore dal 28 mag 1963
A capo dell'Istituto è un preside il quale è in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.
A capo di ogni scuola è il un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola dai lui diretta.
Le funzioni di direttore, sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside di regola ad insegnanti e di ruolo di materie tecniche.
Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.
Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnanti e il loro mutuo collegamento e da parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1930#art-17