Art. 9
In vigore dal 19 mag 1963
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; chimica; tecnica professionale e disegno relativo; elettrotecnica; laboratorio misure elettriche; costruzioni elettromeccaniche, tecnologia professionale e disegni relativi; disegno tecnico; igiene del lavoro; contabilità aziendale; economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1914#art-9