Art. 11

In vigore dal 19 mag 1963
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica. Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dell', gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato. Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1914#art-11

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