Art. 9
In vigore dal 15 mag 1963
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica e chimica; tecnica professionale; economia aziendale; elettrotecnica; laboratorio misure elettriche; costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegni relativi; disegno tecnico; contabilità aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1895#art-9