Art. 2
In vigore dal 15 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni.
1) scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:
congegnatore meccanico
meccanico stampista per materie plastiche;
2) scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per:
elettromeccanico (n. 2 sezioni).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1895#art-2