Art. 2

In vigore dal 15 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni. 1) scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per: congegnatore meccanico meccanico stampista per materie plastiche; 2) scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per: elettromeccanico (n. 2 sezioni).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1895#art-2

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