Art. 3
In vigore dal 17 dic 1961
Le istruzioni per la prima attuazione dei nuovi orari e programmi sono impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti,
addì 10 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141,
foglio n. 84. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1222#art-3