Art. 1
In vigore dal 17 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1931, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;
Veduto il decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Veduto la legge 2 agosto 1957, n. 699;
Ritenuta l'opportunità di determinare le materie di insegnamento e di adottare nuovi orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
Gli orari ed i programmi d'insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici, sono sostituiti, con effetto dall'anno scolastico 1961-62, dagli orari e programmi di insegnamento allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1222#art-1