Art. 1

In vigore dal 3 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantite minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali; Visti, per la provincia di Avellino: - il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1951, stipulato tra l'Unione Irpina Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale dei Lavoratori; - l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo di pari data; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Avellino: - il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1954 per gli operai dipendenti dalla industria boschiva e forestale; - l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'attuazione del conglobamento nel settore dell'industria boschiva; - l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 56. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1559#art-1

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