Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantite minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;
Visti, per la provincia di Avellino:
- il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1951, stipulato tra l'Unione Irpina Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale dei Lavoratori;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo di pari data;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Avellino:
- il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1954 per gli operai dipendenti dalla industria boschiva e forestale;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'attuazione del conglobamento nel settore dell'industria boschiva;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 56. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1559#art-1