Art. 3

In vigore dal 1 nov 1961
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o Reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 agosto 1961 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961 Atti del Governo registro n. 141, foglio n. 3. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-25;1037#art-3

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