Art. 2

In vigore dal 1 nov 1961
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-25;1037#art-2

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