Art. 2

In vigore dal 6 set 1961
Col decreto di scioglimento è nominata la Commissione straordinaria di tre membri designata dalle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti. La Commissione provvede collegialmente all'ordinaria amministrazione. Nel caso in cui la gestione della Commissione si svolga in periodo in cui è cessata la validità della legge di approvazione di bilancio la Commissione disporrà, per ogni mese di amministrazione ordinaria, di un dodicesimo degli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea regionale. Nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, la Commissione indice le elezioni e convoca la nuova assemblea in giorno da fissarsi entro novanta giorni dalla data del decreto di indizione dei comizi elettorali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È atto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 165. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-05;784#art-2

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