Art. 1
In vigore dal 6 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Il decreto di scioglimento dell'Assemblea regionale, previsto dall'art. 8 dello Statuto della Regione siciliana, è emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione delle due Camere.
La deliberazione delle Camere è promossa dal Governo della Repubblica, su proposta del Commissario dello Stato.
Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-05;784#art-1