Art. 1

In vigore dal 6 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Il decreto di scioglimento dell'Assemblea regionale, previsto dall'art. 8 dello Statuto della Regione siciliana, è emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione delle due Camere. La deliberazione delle Camere è promossa dal Governo della Repubblica, su proposta del Commissario dello Stato. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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