Art. 1

In vigore dal 17 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 8) Diritto industriale; 9) Esegesi delle fonti del diritto romano; 10) Diritto fallimentare. L'art. 14 è sostituito dal seguente: Gli studenti devono aver sostenuto gli esami di: a) Istituzioni di diritto privato per poter sostenere gli esami di Diritto romano, Diritto commerciale, Filosofia del diritto, Storia del diritto italiano; Diritto processuale civile, Diritto agrario, Diritto della navigazione, Diritto industriale, Diritto privato comparato; b) Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale per sostenere gli esami di diritto penale, Diritto amministrativo, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Diritto del lavoro; c) Istituzioni di diritto privato ed Economia politica per sostenere l'esame di Scienze delle finanze e diritto finanziario; d) Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di diritto romano per sostenere l'esame di diritto civile; e) Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano per sostenere gli esami di Diritto romano, Storia del diritto italiano, Diritto canonico, Diritto comune, Esegesi delle fonti del diritto romano, Papirologia ed epigrafia giuridica; f) Diritto penale per sostenere gli esami di Procedura penale e di Medicina legale e delle assicurazioni, Sociologia criminale e Antropologia criminale; g) Diritto processuale civile per sostenere gli esami di Diritto amministrativo e Diritto internazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 54. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-02;1129#art-1

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