Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
8) Diritto industriale;
9) Esegesi delle fonti del diritto romano;
10) Diritto fallimentare.
L'art. 14 è sostituito dal seguente:
Gli studenti devono aver sostenuto gli esami di:
a) Istituzioni di diritto privato per poter sostenere gli esami di Diritto romano, Diritto commerciale, Filosofia del diritto, Storia del diritto italiano; Diritto processuale civile, Diritto agrario, Diritto della navigazione, Diritto industriale, Diritto privato comparato;
b) Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale per sostenere gli esami di diritto penale, Diritto amministrativo, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Diritto del lavoro;
c) Istituzioni di diritto privato ed Economia politica per sostenere l'esame di Scienze delle finanze e diritto finanziario;
d) Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di diritto romano per sostenere l'esame di diritto civile;
e) Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano per sostenere gli esami di Diritto romano, Storia del diritto italiano, Diritto canonico, Diritto comune, Esegesi delle fonti del diritto romano, Papirologia ed epigrafia giuridica;
f) Diritto penale per sostenere gli esami di Procedura penale e di Medicina legale e delle assicurazioni, Sociologia criminale e Antropologia criminale;
g) Diritto processuale civile per sostenere gli esami di Diritto amministrativo e Diritto internazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 54. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-02;1129#art-1