Art. 2
In vigore dal 30 ago 1961
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 71. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-05;826#art-2