Art. 1
In vigore dal 30 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1955, n. 1374, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio tra l'Italia e la Francia concernente il funzionamento della centrale di Gran Scala, con annessi scambi di Note, concluso a Roma il 12 gennaio 1955;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;
Decreta:
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Piena ed intera esenzione è data alla Convenzione tra l'Italia e la Francia, con annessi Protocollo e scambi di Note, sugli impianti idroelettrici del Moncenisio, conclusa a Roma il 14 settembre 1960, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità dell'art. 16 della Convenzione stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-05;826#art-1