Art. 1
In vigore dal 19 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 326, concernente la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;
Decreta:
È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento per la esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 326.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - BOSCO - RUMOR - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 82. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-20;869#art-1