Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 marzo 1958, n. 326, concernente la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità; Decreta: È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento per la esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 326. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - FOLCHI - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - BOSCO - RUMOR - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 82. - VILLA
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