Art. 2

In vigore dal 6 ago 1961
Il primo comma dell'art. 21 dello statuto dell'Istituto anzidetto, concernente la limitazione dell'ammissione all'Istituto medesimo solamente alle donne è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-20;599#art-2

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