Art. 1

In vigore dal 6 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo Statuto dell'Istituto superiore di magistero pareggiato femminile "Suor Orsola Benincasa", di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305, e modificato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2442 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Istituto anzidetto, intese ad ottenere che sia soppressa la limitazione relativa all'ammissione all'Istituto solamente alla popolazione scolastica femminile; Udito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la necessità di accogliere le predette proposte, in considerazione delle particolari esigenze della popolazione maschile in rapporto alla distribuzione territoriale degli Istituti superiori di magistero nell'Italia meridionale; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . L' dello statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa", di Napoli è modificato nel senso che l'Istituto è denominato "Istituto pareggiato di magistero Suor Orsola Benincasa".
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