Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 48
In vigore dal 12 ago 1961
Il Consiglio si riunisce di regola ogni mese. Esso si riunisce altresì tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre membri del Consiglio aventi voto deliberativo.
Il Consiglio è convocato, mediante avviso ai singoli componenti, almeno cinque giorni prima della data di riunione.
L'avviso dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono adottate è maggioranza assoluta di voti.
In caso di parità di voti, nelle deliberazioni palesi, prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-48