Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Titolo II
Art. 43
In vigore dal 12 ago 1961
Ai fini di cui all'articolo precedente, il Consorzio deve trasmettere alla Commissione gli atti per i quali sia richiesta l'approvazione, entro quindici giorni dalla deliberazione dell'assemblea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-43