Art. 5

In vigore dal 28 giu 1961
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dell'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 6. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;461#art-5

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