Art. 4
In vigore dal 28 giu 1961
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, un posto di cui al precedente verrà senz'altro soppresso e il titolare cesserà, immediatamente dal servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;461#art-4