Art. 4

In vigore dal 28 giu 1961
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, un posto di cui al precedente verrà senz'altro soppresso e il titolare cesserà, immediatamente dal servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;461#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo