Art. 3
In vigore dal 21 mag 1961
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dagli atti aggiuntivi verranno fatti affluire allo stato di previsione al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1961
GRONCHI
BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Atti dei Governo, registro n. 136, foglio n. 77. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-27;309#art-3