Art. 3

In vigore dal 21 mag 1961
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dagli atti aggiuntivi verranno fatti affluire allo stato di previsione al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1961 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961 Atti dei Governo, registro n. 136, foglio n. 77. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-27;309#art-3

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