Art. 2
In vigore dal 21 mag 1961
Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti il posto di professore di ruolo istituito in virtù del citato regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo degli Enti finanziatori di corrispondere al titolare stesso il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-27;309#art-2