Art. 2

In vigore dal 1 feb 1961
Il prefetto della provincia di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Roccapiemonte e di Castel San Giorgio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1960 GRONCHI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 69. - VILLA
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