Art. 2
In vigore dal 1 feb 1961
Il prefetto della provincia di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Roccapiemonte e di Castel San Giorgio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1960
GRONCHI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 69. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-15;1691#art-2