Art. 1
In vigore dal 1 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Roccapiemonte (Salerno) in data 18 febbraio 1954, n. 1, con la quale è stata chiesta, una rettifica di confine fra il Comune medesimo e quello di Castel San Giorgio;
Viste le deliberazioni in data 30 marzo 1955, n. 7, ed in data 14 luglio 1959, n. 26, con le quali il Consiglio comunale di Castel San Giorgio si è dichiarato contrario a detta rettifica di confine;
Ritenuto che la proposta rettifica va attuata di ufficio, in quanto l'attuale confine fra i Comuni predetti non è delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili e dà luogo ad incertezze;
Visto il progetto di delimitazione territoriale all'uopo redatto dall'Ufficio del Genio civile di Salerno;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno in data 10 dicembre 1955, n. 681, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 agosto 1960, n. 1601;
Visti gli articoli 32, primo comma, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine fra i comuni di Roccapiemonte e di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-15;1691#art-1