Art. 2
In vigore dal 26 gen 1961
Il Prefetto della provincia di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Massa Marittima ed il costituito comune di Monterotondo Marittimo, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Massa Marittima.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Massa Marittima, che sarà inquadrato negli organici del comune di Monterotondo Marittimo, sarà mantenuto ad personale il trattamento economico fruito all'atto dello inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960
GRONCHI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-07;1640#art-2