Art. 1
In vigore dal 26 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 14, 28 luglio 4, 31 agosto 29 settembre 1956 e 4 ottobre, 22 novembre 1958, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Monterotondo Marittimo del comune di Massa Marittima (Grosseto) ha chiesto che la frazione medesima sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Monterotondo Marittimo";
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Massa Marittima in data 5 settembre 1957, n. 155, e del Consiglio provinciale di Grosseto in data 26 ottobre 1957, n. 182, ed in data 20 ottobre 1959, n. 190, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 luglio 10, n. 1252;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
La frazione Monterotondo Marittimo è distaccata dal comune di Massa, Marittima (Grosseto) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Monterotondo Marittimo" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-07;1640#art-1