Art. 4

In vigore dal 30 dic 1960
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ti capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 1960 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 65. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-04;1482#art-4

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