Art. 1

In vigore dal 30 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 28 luglio 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-04;1482#art-1

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