CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 47
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 31 dic 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare all'operaio - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-47