CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 43

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 31 dic 1960
In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all', l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli, o ai parenti o affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-43

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