CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte II›Parte SECONDA
Art. 5
RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA
In vigore dal 21 dic 1960
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituiti stessi della regolamentazione degli operai: affissione contratti; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festività infrasettimanali; festività nazionali; recuperi; passaggi di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta; prestiti; permessi; maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamino alle armi; casi di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione; multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori;utensili da lavoro; istruzione professionale; visite d'inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-5-2