CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte II›Parte SECONDA
Art. 10
PASSAGGIO DA INTERMEDIO A IMPIEGATO
In vigore dal 21 dic 1960
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
a) agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad 1/5 della precedente anzianità maturata presso l'azienda;
b) agli effetti delle ferie e della malattia di una maggiore anzianità convenzionale pari al 50% della anzianità maturata come intermedio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-10-2