CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I›Parte PRIMA
Art. 14
FESTIVITÀ NAZIONALI
In vigore dal 21 dic 1960
Si considerano come festività nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato.
Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-14