CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 14

FESTIVITÀ NAZIONALI

In vigore dal 21 dic 1960
Si considerano come festività nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-14

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