CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 13

GIORNI FESTIVI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In vigore dal 21 dic 1960
Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensative di cui all'; b) le seguenti festività infrasettimanali: 1) Capodanno - 1 gennaio 2) Epifania - 6 gennaio 3) S. Giuseppe - 19 marzo 4) Lunedi di Pasqua - mobile 5) Ascensione - mobile 6) Corpus Domini - mobile 7) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno 8) Assunzione - 15 agosto 9) Ognissanti - 1 novembre 10) Immacolata Concezione - 8 dicembre 11) Natale - 25 dicembre 12) S. Stefano - 26 dicembre. Per il trattamento delle festività infrasettimanali di cui al punto b) valgono le norme di legge. c) Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Limitatamente alla festività del S. Patrono qualora essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei Lavoratori determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata. In caso di prestazione di lavoro nella festività del S. Patrono sarà corrisposta, oltre alla retribuzione prevista per le festività infrasettimanali, la intera paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito, più contingenza, più indennità speciale) per le ore lavorate senza la maggiorazione del lavoro festivo. Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui ai punti b) e c), l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato od infortunato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-13

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