CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 23

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 21 dic 1960
In caso di matrimonio agli impiegati sarà concesso un permesso di 14 giorni lavorativi, con decorrenza dalla retribuzione mensile. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-23

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