CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura
Art. 22
ASSENZE E PERMESSI
In vigore dal 21 dic 1960
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia giustificata domanda l'azienda, può concordare permessi di breve durata, con facoltà di non corrispondere, per tali periodi, la retribuzione.
Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-22