Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 54
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 18 dic 1960
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro avrà validità di due anni con decorrenza dal 21 maggio 1951 e si intenderà tacitamente rinnovato per eguali periodi di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
Norma transitoria.
Il presente contratto collettivo si intende stipulato con il presupposto che in esso si considerano riportate, a decorrere dalla data della loro effettiva definizione, le clausole e dichiarazioni che saranno convenute tra le rispettive Confederazioni per quanto riguarda gli effetti nei confronti del contratto stesso di un eventuale ricorso da parte dei lavoratori ai metodi di lotta definiti di "non collaborazione".
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-54