Art. 1
In vigore dal 18 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 21 maggio 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra le Associazioni degli Industriali di Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine e Sondrio, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 80 del 4 maggio 1960 del contratto sopra indicato, depositato il Ministero del lavoro e della o previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 21 maggio 1951, relativo agli operai dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati, per le provincie di Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine e Sondrio, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativa così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle provincie sopra indicate, produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli e calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-rd-1