CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati

Art. 3

CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 13 dic 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennità di cui all' si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto. Non si applicano le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-3-2

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