Art. 4

In vigore dal 29 dic 1960
L'Università degli studi di Messina si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti sia il contributo di cui al precedente da destinare al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-22;1471#art-4

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