Art. 3

In vigore dal 29 dic 1960
I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in lire 4.800.000 (quattromilioniottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente e in lire 960.000 (novecentosessantamila) da destinare ai trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-22;1471#art-3

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